Statuto

Articolo 1

L’Organizzazione A.I.R.I.L. – Associazione Italiana per i rapporti Italo - Libici è una Associazione senza scopo lucrativo costituita da Persone Fisiche, Persone Giuridiche, Enti riconosciuti e non, pubblici e privati, che accettano le norme stabilite dal presente statuto.

Articolo 2

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e propagandare le attività di carattere politico – sociale, nonché tutte quelle accessorie e strumentali, al fine di consentire:

  • il recupero dei crediti vantati dai singoli associati, nei confronti indistintamente di qualsiasi organismo pubblico e/ o privato libico, nonché il riconoscimento ed il pagamento dei danni ingiustamente subiti;
  • il riequilibrio dei rapporti fra l’Italia e la Libia, basato su accordi bilaterali che prevedano tutte quelle norme atte alla salvaguardia fisica e morale dei cittadini italiani operanti in Libia;
  • il rispetto da parte libica dei diritti acquisiti dalle imprese e / o cittadini italiani;
  • il riequilibrio della bilancia commerciale tra i due Stati.

Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali ed informatiche, la formazione e l’aggiornamento, il tutto relativamente all’oggetto perseguito dall’Associazione medesima.I soci potranno fruire di servizi organizzati per favorire la conoscenza delle tematiche relative alla loro posizione di creditori degli operatori libici o danneggiati ingiustamente nell’operare in Libia.L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione.A titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività non lucrative:Attività di servizio: istruttoria ed analisi dei crediti dei singoli associati nei confronti degli operatori libici, creazione di apposita banca dati, redazione e sviluppo di tabelle per il calcolo dei crediti rapportati alla data di formazione ed al periodo di presumibile realizzo, redazione e sviluppo di tabelle per il calcolo di eventuali svalutazioni derivanti da accordi a stralcio ed operazioni affini.Attività culturale: organizzazione, promozione e partecipazione a tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, sul commercio estero e non, comunque di interesse per i soci o a cui i soci possano apportare le proprie esperienze.Attività editoriale: pubblicazione di una rivista - bollettino, pubblicazione di rassegne e comunicati stampa, di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche effettuate dall’Associazione stessa o da terzi estranei ad essa, con esclusione espressa dei quotidiani.Attività informatica: costituzione di uno o più siti internet, realizzazione di pagine web, apertura di caselle di posta elettronica.Attività di ricerca: approfondimenti ed analisi di problematiche giuridiche, legali, civilistiche, amministrative e fiscali, comunque finalizzati al perseguimento degli scopi associativi; studio e sviluppo delle tematiche inerenti le relazioni commerciali e gli accordi bilaterali ed internazionali tra l’Italia e la Libia. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà avvalersi dell’opera degli associati, che sarà comunque sempre gratuita, e di professionisti e / o consulenti esterni.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è fissata sino a tempo indeterminato. Essa cesserà comunque al raggiungimento del proprio scopo sociale.

Articolo 4

La sede sociale è in Roma. Potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all’estero.

Articolo 5

L’Associazione si compone di soci promotori, soci ordinari e soci benemeriti.

  • I soci promotori sono coloro che – in proprio o in nome e per conto - hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
  • I soci ordinari sono coloro che – a qualsiasi titolo – detengono un credito riconosciuto nei confronti di un qualsiasi operatore, pubblico e / o privato, oppure che abbiano subito danni in seguito a rapporti commerciali intrattenuti con operatori libici. Tali soci possono essere persone fisiche, società, enti, associazioni, comitati, consorzi, cooperative, e qualsiasi altro organismo a rilevanza economica e non; essi sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.
  • I soci benemeriti sono quelli che per la loro personalità, per i loro meriti o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione; essi possono essere persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati e non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

Articolo 6

L’ammissione di nuovi soci ordinari avviene su domanda degli interessati, che abbiano i requisiti compatibili con l’oggetto dell’Associazione, ed il cui credito sia stato riconosciuto tale dall’Associazione, previa relativa fase istruttoria elaborata dall’Associazione medesima o da strutture esterne appositamente incaricate. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.L’ammissione dei soci benemeriti è proposta dal Presidente dell’Associazione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

  • Recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
  • Esclusione con effetto immediato, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dal Consiglio Direttivo senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio.
  • Perdita della titolarità del credito (per estinzione, per cessione, per soddisfacimento integrale o parziale dello stesso) con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui si è manifestato l’evento.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Articolo 8

L’Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dall’assemblea ordinaria tra i soci promotori ed ordinari, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di suo impedimento o assenza, la rappresentanza spetta al Direttore, se nominato, o ad un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Consiglio medesimo.

Articolo 9

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da tre a massimo cinque, compreso il Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente dell’Associazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

La durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo è di anni tre. Il Presidente ed i membri uscenti sono sempre rieleggibili.

Articolo 11

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo.Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall’assemblea cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del consigliere che egli aveva sostituito.Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall’assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio Direttivo rimarranno nondimeno valide.

Articolo 12

Articolo 12 Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell’Associazione e fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all’assemblea, ai sensi del vigente statuto.

Articolo 13

Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all’Associazione, l’incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari deleghe.Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Tesoriere e nomina altresì un Segretario, anche non socio, scegliendolo nell’ambito dei Dottori Commercialisti regolarmente iscritti al proprio Albo di competenza; il Consiglio determina altresì il compenso economico annuo da attribuire al Segretario.I membri del Consiglio Direttivo decadono dal loro incarico qualora per due volte consecutive risultano assenti alle riunioni del Consiglio medesimo.

Articolo 14

Il Consiglio si riunisce, anche in video conferenza, ogni volta che è necessario e almeno una volta ogni tre mesi, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.

Articolo 15

Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri. L’espressioni di voto è valida in tutte le sue forme. Il voto per procura non è ammesso.

Articolo 16

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 17

ll Consiglio Direttivo sceglie - se necessario - fra i suoi membri il Direttore.Non vi è incompatibilità tra la carica di Direttore e quella di Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Spetta al Direttore:

  • provvedere a dare esecuzione agli atti di amministrazione ordinaria dell’Associazione;
  • provvedere, sentito il parere del Consiglio Direttivo, all’assunzione e licenziamento del personale e a tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e collaborazione.
Spetta al Segretario:
  • provvedere alla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
  • provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali imposti dalle vigenti normative;
  • provvedere alla formale convocazione del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci dell’Associazione;
  • provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento dei libri sociali;
  • cooperare con il Tesoriere, il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
  • provvedere a tutto quanto di volta in volta a lui delegato dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea dei soci dell’Associazione.
Spetta al Tesoriere:
  • provvedere alla riscossione delle quote sociali;
  • provvedere in genere alla gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita dell’Associazione, anche mediante l’utilizzo di conti correnti bancari e / o postali.

Articolo 19

Le cariche direttive - ad eccezione del Segretario per il quale è previsto un emolumento annuo - sono tutte rigorosamente gratuite, salvo i rimborsi spese riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • un fondo sociale;
  • somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
  • ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall’Associazione e risultante dal libro degli inventari.

Articolo 21

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote sociali versate annualmente dai soci promotori e ordinari;
  • sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;
  • liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
  • redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
  • ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
  • in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

Le quote sociali devono essere pagate in un’unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.Esse sono comunque dovute – all’atto dell’adesione - per tutto l’anno solare qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per l’intero anno solare in corso.

Articolo 22

Libri obbligatori sono: il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro delle assemblee, il libro dei soci, ed ogni altro libro obbligatorio per legge.L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

L’assemblea è costituita soltanto dai soci promotori e ordinari. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio. E’ ammessa la partecipazione all’assemblea tramite delega rilasciata anche a soggetti non soci.Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata.

Articolo 24

L’assemblea ordinaria si riunisce - presso la sede sociale o altrove - tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo dei soci promotori ed ordinari, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla richiesta e, comunque, almeno una volta all’anno dietro convocazione a mezzo lettera, fax oppure e/mail da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima dell’assemblea.

Articolo 25

Le riunioni dell’assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o da un socio da lui delegato; il Presidente nomina anche il Segretario dell’assemblea.

Articolo 26

L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione – in proprio o per delega - della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera con il voto favorevole, metà più uno, dei presenti.L’assemblea straordinaria è validamente costituitain prima convocazione con la partecipazione di due terzi più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi più uno dei presenti In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei presenti.

Articolo 27

Le deliberazioni dell’assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Articolo 28

L’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al piano annuale delle attività;
  • elegge il Presidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera le eventuali adesioni dell’Organizzazione ad associazioni e federazioni che perseguono scopi similari;
  • delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;
  • delibera su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposte al suo esame dal Presidente.

Articolo 29

L’assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modifiche dello Statuto;
  • delibera sulle modifiche del patrimonio;
  • delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina del liquidatore.

Articolo 30

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l’assemblea, deliberando e votando conformemente alle norme del presente statuto, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all’Associazione.Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata – con delibera dell’assemblea straordinaria - qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l’attivo e regolare il passivo dell’Associazione.

Articolo 31

L’attivo netto sussistente sarà devoluto dall’assemblea, deliberando e votando conformemente alle norme del presente statuto, ad uno o più Enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell’Associazione disciolta.

Articolo 32

In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta.

Articolo 33

Articolo 33 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Galleria Immagini
Decennale AIRIL

Contatti

Sede Legale

Via Sistina, 121 - 00187 - Roma
(c/o DayOffice)

tel: 06-47818521 - fax: 06-47818444
email: presidenza@airil.it